
ll bonus barriere architettoniche al 75% è una detrazione fiscale introdotta dalla legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) per incentivare le iniziative e gli interventi volti a superare ed eliminare le barriere architettoniche al fine di favorire la mobilità interna ed esterna delle persone con disabilità. E’ uno strumento che mira a migliorare le condizioni di accessibilità, di integrazione e a favorire l’equità sociale. Gli interventi di sostituzione di serramenti ed infissi sono ricompresi e vengono considerati congrui al perseguimento di tali obiettivi.
CARATTERISTICHE DEL BONUS
- E’ valido fino al 31.12.2025
- E’ possibile detrarre il 75% delle spese sostenute
- Si detrae fiscalmente nei 5 anni successivi all’anno di sostenimento della spesa
- E’ possibile usufruire dell’opzione di cessione del credito e sconto in fattura fino al 31.12.2024
- La detrazione spetta anche se l’intervento è effettuato in assenza di disabili nell’unità immobiliare oggetto dell’intervento
- La detrazione spetta per gli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale
- E’ possibile usufruire dell’aliquota Iva del 4% in caso di presenza (certificata) di disabile nell’immobile oggetto dell’intervento
- Massimali di spesa:
-€ 50.000 per gli edifici unifamiliari (o per le unita immobiliari indipendenti) e per i singoli appartamenti.
-€ 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari.
-€ 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
SPESE AMMISSIBILI
Sono incentivabili le spese sostenute solo ed esclusivamente per la sostituzione di quei serramenti ed infissi che allo stato di fatto non sono conformi ai criteri e non rispettano i requisiti tecnici utili all’utilizzo da parte di persone con disabilità. La detrazione al 75%, pertanto, spetterà solo a quei serramenti non idonei, mentre per quelli che lo siano già, la sostituzione può essere effettuata con la normale detrazione al 50%.
Ecco le spese ammissibili alla detrazione:
- Fornitura e posa in opera di serramenti ed infissi
- Opere complementari all’installazione
- Motorizzazioni dei sistemi di apertura e chiusura di finestre e/o chiusure oscuranti e schermature solari
- Spese professionali.
NB: Non sono ammesse le spese relative all’installazione o sostituzione di chiusure oscuranti e/o schermature solari.
IL BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE E L’ECOBONUS
Riteniamo che gli interventi di sostituzione di serramenti ed infissi in Bonus Barriere Architettoniche siano assimilabili, per la tipologia tecnica dei beni installati e degli effetti generati, a quelli di riqualificazione energetica.
Pertanto le installazioni, oltre a rispettare tutti i requisiti di legge richiesti per l’eliminazione delle barriere architettoniche, dovranno rispettare anche tutti i requisiti indicati dalle norme sull’efficienza energetica e, nello specifico, il D.L. n. 63/2013, la Legge n.77 del 17/07/2020, conversione del Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 e ss.mm.ii. e il Decreto Mise del 6 agosto 2020 e ss.mm.ii. (c.d. decreto requisiti tecnici ed asseverazioni).
Le sostituzioni di serramenti ed infissi dovranno rispettare, pertanto, sia le condizioni dell’Eco Bonus che i requisiti tecnici del Bonus Barriere Architettoniche.
REQUISITI TECNICI DELL’INSTALLAZIONE
Per usufruire dell’agevolazione i serramenti di nuova fornitura dovranno rispettare contemporaneamente tutti i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989, e nello specifico:
- L’altezza delle maniglie o dispositivo di comando deve essere compresa tra cm 100 e 130
- Lo spigolo vivo della traversa inferiore dell’anta apribile delle finestre deve essere sagomato o protetto
- Le ante mobili devono poter essere usate esercitando una pressione non superiore a Kg 8
- Le porte finestre devono avere una luce netta di almeno 75 cm e altezza maniglia max 900 cm
- L’uso di porte – finestre con traversa orizzontale a pavimento di altezza non superiore ai 2,5 cm
- I sistemi di comando delle automazioni ad una altezza compresa tra i 40 e i 140 cm
- Per consentire alla persona seduta la visuale anche all’esterno, devono essere preferite soluzioni per le quali la parte opaca del parapetto, se presente, non superi i 60 cm di altezza dal calpestio, con l’avvertenza, però, per ragioni di sicurezza, che l’intero parapetto sia complessivamente alto almeno 100 cm e inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro
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